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Premesso che l’abbandono e l’incuria da parte dei proprietari di taluni appezzamenti di terreno siti nel territorio comunale, per la presenza di rovi, erbacce ed arbusti, possono creare problemi di igiene, di salute pubblica e di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni;
Dato atto che tale stato di abbandono rende i terreni stessi un ambiente favorevole al proliferarsi di ratti, rettili ed insetti;
Rilevato che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade pubbliche, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa dell’incuria dei frontisti che non provvedono ad eseguire il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale;
Considerato che si ritiene necessario mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze arboree, pulite e curate tutte le aree ricadenti all’interno del territorio comunale, in particolare quelle all’interno dei centri abitati;
Ritenuto pertanto indispensabile adottare opportuni adempimenti tesi all’esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di civili abitazioni, a salvaguardia dell’igiene pubblica e della pubblica incolumità;
Visti gli artt. 29, 30 e 31 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, (nuovo codice della strada) e s.m.i.;
Visti gli artt. 50 e 107 della D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
Visto l’art. 255 il D.Lgs. n.152 3 aprile 2006 (norme in materia ambientale) e s.m.i.;
Visto il T.U. della legge di P.S. n.773 del 18.06.1931;
Vista la legge n. 353 del 21.11.2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
Visto il capo III del D.Lgs n.139 dell’08.03.2006 in materia di prevenzione incendi;
Visti gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;
Visto l’art. 23 del Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato;
Vista l’emergenza epidemiologica COVID19 ed i relativi DPCM;
SI AVVISA
che tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di terreni prospicienti proprietà pubbliche (in particolare strade comunali e vicinali di interesse pubblico), di aree private, aperte o a vista del pubblico, esistenti nei centri urbani del territorio comunale, o i proprietari di case e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, o i responsabili di cantieri edili e stradali, o i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, DOVRANNO PROVVEDERE ENTRO IL 31 LUGLIO, ad effettuare le seguenti operazioni:
SI AVVERTE
SI RAMMENTA ALTRESI’
il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.
Per delucidazioni o chiarimenti telefonare il n. 0973.853111